Superbonus: per l'Agenzia delle entrate spetta a tutti

25 Aprile 2021

Superbonus: semplice ed intuitiva la rendicontazione delle eccedenze per chi usufruisce dei contributi per la ricostruzione post-sisma.

Lo stabilisce la circolare dell'Agenzia delle entrate del 23 aprile scorso  che chiarisce come la detrazione spetti sulle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico del contribuente.

In altre parole, il Superbonus, come previsto anche dall’ordinanza commissariale n. 111/2020, spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione (accollo) per le spese sostenute per tutti gli interventi edilizi di riparazione o di ricostruzione in sito nonché per gli interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati per i quali si sia resa obbligatoria la ricostruzione in altro sito.

A tal fine è possibile redigere un progetto unitario dell’intervento e un unico computo metrico estimativo per le nuove domande presentate per accedere al Superbonus nonché ai contributi per la ricostruzione post-sisma.

La circolare del 23 aprile u.s., inoltre, chiarisce che il Superbonus spetta anche nel caso di interventi su immobili oggetto nel passato di contributi pubblici per la ricostruzione successiva ad eventi sismici quale, ad esempio, quello del 23 novembre 1980.

In sintesi, in conformità con le agevolazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, anche il Superbonus si applica – nei limiti previsti per ciascun intervento agevolabile - anche alle spese sostenute per le opere di “completamento” dell’intervento “complessivamente” considerato, che, in assenza della predetta correlazione, non sarebbero, invece, agevolabili.

In allegato la nuova circolare dell'Agenzia delle entrate del 23 aprile 2021: «Cumulabilità tra contributi pubblici per la riparazione o ricostruzione per i danni occorsi in seguito ad eventi sismici e la detrazione di cui all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)».

Data: 
Domenica, 25 Aprile, 2021