Riepilogo scadenze presentazione istanze di ricostruzione

11 Ottobre 2023

SCADENZE DANNI LIEVI

  • 31 luglio 2023: scadenza perentoria per l’integrazione delle istanze di danno lieve rigettate, inammissibili o archiviate per le quali, alla data del 31 maggio 2023 (entrata in vigore dell’O.C. n. 142/2023) sono trascorsi 150 gg dal provvedimento di rigetto o di inammissibilità ovvero dalla richiesta di archiviazione (ex art.1 dell’O.C.121/2022);

Resta comunque fermo il termine perentorio per l’integrazione dell’istanza in 150 gg. dal provvedimento di rigetto o di inammissibilità ovvero dalla richiesta di archiviazione dell’istanza.

  • 28 ottobre 2023 (150 gg da entrata in vigore O.C.142/2023): scadenza perentoria per la presentazione delle istanze di danno lieve in caso di:
    1. trasmissione da parte del soggetto legittimato ai sensi dell’art. 6, comma 2 della legge speciale Sisma della revoca della dichiarazione di rinuncia al contributo in favore delle agevolazioni fiscali di cui al comma 4-ter dell’art.119 del decreto-legge n.34 del 19 maggio 2020 (cosiddetto superbonus rafforzato);
    2. interventi di riparazione per danni lievi che riguardino le pertinenze di edifici agibili - di cui all’art. 11 del Testo unico della ricostruzione privata - classificate con esito “B” o “C” delle schede di cui al comma 1 dell’art. 5 del Testo unico della ricostruzione privata con un danneggiamento pari a L0;
    3. interventi di riparazione per danni lievi che riguardino edifici già dichiarati parzialmente inagibili e oggetto – a seguito degli eventi sismici registratisi a far data dal 24 agosto 2016 – di inagibilità totale attraverso un esito “B” delle schede di cui al comma 1 dell’art. 5 del Testo unico della ricostruzione privata, caratterizzati da un danneggiamento cui corrisponda un livello operativo pari a L0 e riconducibili alle fattispecie previste dall’art. 104, comma 3, del Testo unico della ricostruzione privata;
    4. interventi di riparazione per danni lievi che riguardino edifici classificati con esito “B” o “C” delle schede di cui al comma 1 dell’art. 5 del Testo unico della ricostruzione privata con un danneggiamento pari a L0, per i quali – a seguito delle intervenute modifiche normative all’art. 20-bis del decreto-legge n.152/2021, convertito dalla legge n. 233/2021, attraverso l’art. 3 duodecies del decreto-legge n. 3/2023, convertito dalla legge n. 21/2023 - siano applicabili le previsioni contenute nell’art. 65 del Testo unico della ricostruzione privata;
    5. interventi di riparazione per danni lievi che riguardino edifici classificati con esito “B” o “C” delle schede di cui al comma 1 dell’art. 5 del Testo unico della ricostruzione privata con un danneggiamento pari a L0, per i quali in ragione di comprovati e documentati impedimenti oggettivi, indipendenti dalla volontà del soggetto legittimato o del professionista incaricato, non è stato possibile procedere alla presentazione della domanda e/o all'elaborazione del progetto dell'intervento nei termini previsti dall’art. 8, comma 4, della legge speciale Sisma;

Resta fermo, per tutti i casi di danno lieve, il termine massimo di 150 giorni dalla notifica dell’ordinanza di inagibilità, nel caso in cui, a seguito di una valutazione di agibilità o di redazione di una perizia giurata su immobile dichiarato non utilizzabile sulla base di una scheda FAST, effettuata successivamente al 30 novembre 2020, sia stato assegnato all’edificio – oggetto di istanza - un esito “B” o “C” delle schede di cui al comma 1 dell’art. 5 del Testo unico della ricostruzione privata e risulti per esso un danneggiamento pari a L0.

Per gli edifici classificati con esito “E” delle schede di cui all’art. 5, comma 1 del Testo unico della ricostruzione privata per i quali, successivamente alla data del 30 novembre 2020, sia stato attribuito dall'Ufficio speciale per la ricostruzione, a seguito di valutazione in via preventiva, ai sensi dell’art. 7 del Testo unico della ricostruzione privata, ovvero in sede istruttoria, nonché da parte del professionista incaricato all'atto della presentazione della domanda di contributo, un livello operativo pari a L0, per la presentazione della domanda di contributo si applicano i termini dei danni gravi.

 

SCADENZE DANNI GRAVI

  • 31 ottobre 2023: scadenza definitiva per la presentazione delle domande relative ad edifici con danni gravi, complete della documentazione richiesta dalla vigente normativa, da presentare da parte dei proprietari o dei titolari di diritti reali degli edifici danneggiati che fruiscono del contributo di autonoma sistemazione (CAS), (il termine precedente era stato fissato al 16 febbraio 2023 dall’articolo 1, comma 1, lett. c), della ordinanza n. 135/2023);
  • 31 dicembre 2023:
    1. presentazione delle domande relative ad edifici con danni gravi, complete della documentazione richiesta dalla vigente normativa, da presentare da parte dei proprietari o dei titolari di diritti reali degli edifici danneggiati che fruiscono delle Strutture Abitative di Emergenze (SAE), o degli immobili concessi in comodato d’uso gratuito ai sensi del decreto-legge n. 8 del 2017, o dei moduli abitativi provvisori rurali (MAPRE), o degli immobili realizzati ai sensi delle OCDPC n. 510/2018, 553/2018, 538/2018, 581/2019, nonché degli immobili messi a disposizione dal Comune o da altri soggetti pubblici (il termine precedente era stato fissato al 16 febbraio 2023 dall’articolo 1, comma 1, lett. c), della ordinanza n. 135/2023);
    2. integrazione e completamento delle domande di contributo semplificate, relativamente alle disposizioni previste dall’art. 2, comma 1-bis, dell’ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021, come introdotto dall’art. 6 dell’ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022;
  1. SCADENZA STATO DI EMERGENZA: per la presentazione delle domande relative ad edifici con danni gravi non ricompresi nei casi di cui alla lettera c) e della lettera d);

Per tutti i casi di danni lievi e danni gravi con comprovati e documentati impedimenti alla presentazione dell’istanza, il termine massimo è di 150 giorni dal superamento della condizione impeditiva e comunque non oltre la scadenza dello stato di emergenza.

Data: 
Mercoledì, 11 Ottobre, 2023